Oggi ho depositato la proposta di delibera, firmata da me e dai colleghi Manasseri, Di Benedetto, Ranalli e Santilli, che metterebbe fine al Far West nel rapporto tra pubblico e privato durante le manifestazioni e gli eventi organizzati dal Comune di Sulmona. Serve più trasparenza, più concorrenza, più libertà d'impresa. Con questa delibera è possibile. Non a caso è partita, con l'impegno dei giovani del PD, una petizione per sostenerla.
LA PETIZIONE
I sottoscritti cittadini di Sulmona, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18 dello Statuto della Città di Sulmona, fanno istanza a che il Sindaco sottoponga a deliberazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione allegata alla presente petizione, che si dichiara di condividere e sostenere.
La proposta è finalizzata alla regolamentazione delle attività lucrative, svolte in ambito di manifestazioni pubbliche o –comunque- finanziate dal Comune. L’intento è quello di colmare un vuoto normativo che causa problemi, incomprensioni ed equivoci ogni volta che il Comune di Sulmona organizza o finanzia una manifestazione: non c’è infatti una procedura chiara per capire chi, e a quali condizioni, può svolgere –in queste occasioni- la propria attività di impresa, il cui diritto di esercizio è garantito dalla Costituzione.
Questa indeterminatezza causa spiacevoli fraintendimenti tra esercenti ed Amministrazione Comunale ovvero con gli organizzatori delle manifestazioni finanziate con risorse economiche pubbliche, poiché non viene ad oggi garantita una parità di condizione per poter svolgere i servizi riportati nel primo articolo della delibera.
Riteniamo che all’incertezza debba essere messa la parola fine, anche per scongiurare il sospetto di favoritismi e parzialità che spesso aleggia su queste situazioni e che noi riteniamo il male peggiore che possa affliggere la nostra comunità.
Come cittadini chiediamo che ci siano pari occasioni per tutti e regole chiare e codificate per svolgere le attività imprenditoriali che impreziosiscono –con il servizio che rendono- la qualità delle manifestazioni che Sulmona offre a se stessa e al sistema del turismo e dell’accoglienza del nostro comprensorio.
I principi su cui si basa la proposta sono pochi e chiari:
- Le attività a fine di lucro nelle manifestazioni pubbliche devono essere sempre consentite e considerate come un valore aggiunto.
- Per scegliere chi possa esercitarle ci deve essere sempre una procedura di evidenza pubblica per stipulare una apposita convenzione.
- Tutte le procedure devono essere alla luce del sole e pubblicizzate adeguatamente, per consentire al massimo la libera concorrenza, che aumenta anche la qualità dei servizi offerti.
- Tempi chiari e definiti “a priori” per espletare queste procedure, dando a tutti il tempo di organizzarsi per potersi proporre.
- La convenzione deve prevedere che gli esercenti autorizzati paghino una “una tantum” per svolgere la loro attività imprenditoriale, poiché si agevolano di un pubblico di potenziali clienti che viene attratto grazie all’esborso finanziario del Comune e, quindi, di soldi pubblici: è giusto che chi trae un guadagno economico ne riversi una piccola parte a vantaggio della comunità.
- Devono esserci criteri di priorità per gli esercizi in base alla vicinanza con il luogo dove si svolge la manifestazione, per i giovani imprenditori, per le attività che hanno finalità sociale e/o di beneficenza.
- Devono esserci controlli seri e rigorosi.
- Tutti i soldi che il Comune incassa dalle convenzioni devono essere reinvestiti in altre manifestazioni e per lo sviluppo del turismo e della cultura.
- La gestione di queste attività deve essere pubblica, trasparente e conoscibile a tutti.
Per queste ragioni, chiediamo che la proposta sia al più presto valutata dai competenti organismi, anche attraverso delle audizioni specifiche dei soggetti interessati (esercenti, associazioni culturali, associazioni di consumatori) e che – dopo eventuali modifiche e perfezionamenti – portata all’approvazione del Consiglio Comunale.
LA PROPOSTA
PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA CONSILIARE
PREMESSO CHE
- nell’ambito delle manifestazioni culturali, sportive, ricreative e sociali che si tengono nel territorio del comune, vengono sovente esercitate da parte di privati di attività commerciali e/o a fine di lucro;
- che tali attività contribuiscono all’arricchimento dei servizi e alla buona riuscita della manifestazione;
- che il Comune di Sulmona intende promuovere e regolamentare l’esercizio di tali attività secondo i principi della pari opportunità di accesso, della trasparenza, della sana concorrenza e del libero mercato;
IL CONSIGLIO COMUNALE,
vista la potestà regolamentare ad esso riconosciuta dal D.Lgs. 267/2000
DELIBERA
- di adottare il presente
“Regolamento per l’esercizio da parte di privati di attività commerciali e/o a fine di lucro, nell’ambito di manifestazioni promosse, finanziate e/o patrocinate dal Comune di Sulmona.”
Art.1
Il presente regolamento disciplina l’esercizio da parte di privati di attività commerciali e/o a fine di lucro.
In particolare sono considerate nelle attività di cui sopra:
a) la somministrazione di bevande e alimenti;
b) la vendita di gadget, souvenir, o altro materiale ad esso assimilabile;
c) lo svolgimento di attività di audio/foto/cine registrazione finalizzata alla commercializzazione dei materiali in oggetto;
d) lo svolgimento di attività di attrazione ed intrattenimento.
Art.2
E’ assoggettato alle norme del presente regolamento l’esercizio delle attività di cui all’Art. 1 comma 2, da parte di privati nell’ambito delle seguenti tipologie di manifestazioni:
a) manifestazioni organizzate dal Comune di Sulmona;
b) manifestazioni organizzate dal Comune di Sulmona, nel territorio del Comune, anche in partnership con altri soggetti;
c) manifestazioni organizzate da privati, con il patrocinio del Comune di Sulmona ovvero della Presidenza del Consiglio Comunale di Sulmona, che prevedano l’utilizzo gratuito di uno spazio ovvero di un immobile di proprietà del Comune di Sulmona;
d) manifestazione organizzate da privati, ovunque esse si svolgano, che abbiano ricevuto un contributo da parte del Comune di Sulmona superiore a cinquemila euro.
Art.3
Il Comune di Sulmona, nell’ambito delle manifestazioni di cui alle lettere a) e b) può autorizzare privati (singoli cittadini, ditte individuali, società di persone, società di capitali, onlus, associazioni) a svolgere le attività di cui all’art. 1 comma 2, solo attraverso un rapporto di convenzione.
La convenzione è a titolo oneroso per il soggetto privato ed è stipulata a valle di una procedura ad evidenza pubblica.
L’esercizio delle attività deve avvenire senza ulteriori oneri per l’Amministrazione Comunale, in particolare in relazione all’utilizzo –da parte degli esercenti- dell’energia elettrica, che –eventualmente- può essere attinta da utenze comunali esclusivamente a fronte di un rimborso a carico dell’esercente/utente.
Resta impregiudicato il diritto del Comune a pretendere, in ogni caso, dai soggetti convenzionati, il pagamento della TOSAP, qualora se ne ravvisassero le condizioni.
Art.4
Per ciascuna manifestazione di cui all’Articolo 2 lettere a) e b), la Giunta Municipale stabilisce il numero massimo di concessioni stipulabili, fissando la una tantum che il soggetto privato dovrà corrispondere per ottenere la convenzione.
Tale una tantum dovrà tenere conto del guadagno presumibile da parte del soggetto privato, e dovrà essere differenziata per ciascuna delle attività previste.
La Ripartizione Attività produttive dovrà quindi procedere alla pubblicazione di un bando tramite avviso pubblico, che dovrà essere pubblicato anche sulle pagine locali di almeno due quotidiani a tiratura regionale, nonché darne comunicazione attraverso il sito internet del comune e attraverso le televisioni ed i siti di informazione online.
Art.5
Il bando dovrà attenersi sempre e comunque ai seguenti principi generali:
a) essere pubblicato con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di convenzione;
b) prevedere un termine per la perfezione della procedura che sia antecedente di almeno quindici giorni alla data della manifestazione per la quale si intende stipulare il rapporto di convenzione;
c) prevedere una pluralità di concessioni stipulabili per la medesima attività;
d) prevedere che, qualora le domande siano superiori alle concessioni effettivamente stipulabili, tutti i soggetti privati risultati idonei all’esercizio dell’attività relativa alla convenzione in oggetto vengano invitati ad un’asta all’offerta economicamente più vantaggiosa, fatti salvi i criteri di priorità di cui al comma successivo;
e) prevedere, nell’ambito della valutazione delle domande, sistemi di premialità e di priorità per gli esercizi aventi sede operativa viciniore al luogo della manifestazione, per soggetti i cui soci e/o amministratori e/o gestori abbiano un’età inferiore ai 35 anni, per i soggetti che forniscano beni e/o servizi che siano di documentata provenienza del territorio peligno;
f) prevedere condizioni di rotazione ed alternanza per l’accesso alla stipula della convenzione.
Art.6
I soggetti privati che organizzano manifestazioni rientranti nelle condizioni di beneficio di cui all’Articolo 2 lettera c) e d) devono garantire e documentare che per autorizzare l’esercizio delle attività di cui all’Articolo 1 comma 2, venga svolta una procedura di evidenza pubblica che rispetti espressamente i tempi, la pubblicità e i principi generali previsti agli Art.4 e 5, pena la revoca immediata della concessione gratuita dello spazio o dell’immobile di proprietà comunale e/o del contributo economico.
In caso di inadeguatezza organizzativa all’espletamento della procedura di evidenza pubblica, i soggetti privati di cui al comma precedente possono avvalersi della Ripartizione Attività Produttive del Comune di Sulmona, al fine di espletare la procedura.
Art.7
La Giunta Municipale può stabilire di volta in volta, esenzioni ed agevolazioni per le seguenti categorie di esercenti:
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che documentino come finalità dell’esercizio commerciale e/o lucrativo il finanziamento di attività sociale;
- attività imprenditoriali promosse da giovani al di sotto dei 35 anni, residenti nel Comune di Sulmona;
- attività imprenditoriali promosse da soggetti licenziati, in mobilità e/o in cassa integrazione guadagni a causa di crisi aziendali che abbiano interessato attività produttive site nel Comune di Sulmona;
- cooperative sociali;
- privati di qualsiasi natura che documentino come finalità dell’esercizio commerciale e/o lucrativo il finanziamento di azioni di assistenza e/o beneficenza.
Art.8
La Ripartizione Attività Produttive è delegata all’attuazione del presente regolamento ed in particolare:
- alla redazione di una programmazione annuale, di concerto con la Ripartizione Cultura, delle manifestazioni cui si estende la presente normativa regolamentare;
- alla predisposizione di una modulistica standard;
- all’informazione agli esercenti ed alle associazioni di categoria.
Art.9
L’esercizio non autorizzato di attività di cui all’Art. 1 comma 2 durante le manifestazioni di cui all’Articolo 2, è considerato abusivo ed è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 Euro a carico dell’esercente, con l’immediato sequestro di aree, beni e suppellettili e/o con l’esclusione –fino a tre anni- dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica bandite in forza del presente regolamento.
La mancata vigilanza da parte dei privati organizzatori, di manifestazioni di cui all’Art. 2 lettere c) e d) è punita con la sanzione da 1.000 a 10.000 Euro, con l’immediata revoca del beneficio goduto e/o con l’esclusione –fino a tre anni- dall’erogazione di contributi comunali ovvero dalla possibilità di ottenere il patrocinio dell’amministrazione comunale con l’uso gratuito di immobili o spazi di proprietà comunale.
Art.10
La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza sul rispetto delle norme del presente regolamento nonché degli atti amministrativi adottati in forza ed in attuazione del presente regolamento.
Art.11
Tutti i proventi dalle una tantum, nonché dalle sanzioni amministrative di cui all’Articolo 9, devono essere destinati dal Comune di Sulmona, esclusivamente al finanziamento di:
a) attività culturali, sportive e ricreative;
b) attività e azioni di promozione turistica della Città;
c) attività ed azioni di sostegno all’imprenditoria giovanile nei settori del turismo, della cultura, dell’accoglienza e marketing territoriale;
d) attività di formazione professionale, scolastica o universitaria in materia di turismo, cultura, accoglienza e marketing territoriale.
Art. 12
Al termine di ogni anno solare, nella prima seduta utile, l’assessore al Bilancio svolge una relazione al Consiglio Comunale sull’attuazione del presente regolamento.
In particolare, la relazione deve specificare:
a) il numero di manifestazioni di cui all’articolo 2 lettera a) e b) che sono state assoggettate al presente regolamento, elencandole puntualmente;
b) il numero di manifestazioni di cui all’articolo 2 lettera c) e d) che sono state assoggettate al presente regolamento, elencandole puntualmente;
c) il numero di procedure di evidenza pubblica svolte dall’Amministrazione in relazione alle manifestazioni di cui all’articolo 2 lettera a) e b), specificando il numero di domande di convenzione stipulate, il numero delle domande soddisfatte e le entrate relative alle una tantum, comprese i rimborsi dovuti ai sensi dell’articolo 3;
d) i risultati dei controlli sulle manifestazioni di cui all’articolo 2 lettera c) e d);
e) l’ammontare di eventuali sanzioni elevate in applicazione dell’articolo 9;
f) la destinazione dei proventi per le casse comunali derivanti dall’applicazione del presente regolamento, nonché la puntualizzazione che essa sia avvenuta in conformità con l’articolo 11.
Il Consiglio Comunale con un unico provvedimento, approva la relazione nel suo insieme e –con il metodo della votazione per parti- l’espressa approvazione della parte della relazione di cui alla lettera f) certificando la rispondenza della medesima con il disposto all’articolo 11.
Art. 13
Tutte le disposizioni in contrasto con il presente regolamento, contenuti in atti aventi forza di delibera, sono abrogate.
La Segreteria Generale è delegata ad effettuare il coordinamento testuale dei testi deliberativi o regolamentare da abrogare.
IANNAMORELLI
MANASSERI
DI BENEDETTO
RANALLI
SANTILLI